Autenticazione di firma: chi la fa?
Sono abilitati all’autenticazione:
· il Sindaco, presso l’ufficio anagrafe,
· un funzionario incaricato dal Sindaco, competente a ricevere la documentazione,
· un notaio,
· un cancelliere,
· un segretario comunale.
A tal proposito occorre far luce su una differenza fondamentale: esistono due autentiche, a seconda del soggetto che le compie, quella del notaio e quella che di solito si fa in municipio, ad opera del cancelliere, del segretario comunale, di un dipendente incaricato di ricevere i documenti. Autentica notarile e autentica amministrativa, quindi: in entrambi i casi, essa serve a provare che una persona ha firmato in presenza di un pubblico ufficiale, che a sua volta ne ha verificato l’identità [
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Ma, allora, a parte il soggetto che se ne occupa, quali sono le differenze?
L’autentica amministrativa, serve a provare l’autenticità della sola firma, mentre le informazioni dei documenti firmati provengono da altri atti già documentati e l’efficacia dell’autentica non si estende anche alle informazioni contenute in questi ultimi.
L’autentica notarile può essere fatta solo a favore di cittadini italiani e serve sia a provare l’autenticità della firma, sia a controllare che il contenuto dell’atto rispetta la legge, l’ordine pubblico e al buon costume.
In pratica, nel primo caso è verificata solo il fatto che davvero una persona abbia firmato di suo pugno un documento. Nel secondo, si verifica sia la provenienza del documento sia il suo contenuto.
Autenticazione di firma: come fare domanda?
La domanda o la dichiarazione può essere presentata direttamente dall’interessato o viene inviata per posta, fax o per via telematica, allegando una fotocopia non autenticata di un documento d’identità valido. Il cittadino che, per gravi motivi (malattia, invalidità, ecc…), non è in grado di presentarsi personalmente, può richiedere ad altra persona di recarsi all’ufficio anagrafe del Comune in cui dimora e di prendere accordi con l’ufficiale dell’anagrafe incaricato affinché questi si rechi presso il domicilio ad autenticare la firma.
Se, invece, la situazione di impedimento è temporanea e legata allo stato di salute, l’autentica può essere resa dal coniuge o da figlio o da altro parente.
Per i minorenni, la sottoscrizione deve essere effettuata da chi esercita la potestà o dal tutore; in caso di soggetto interdetto o incapace di intendere, la sottoscrizione deve essere effettuata dal tutore; per l’analfabeta o impedito fisicamente, il funzionario incaricato provvede all’autentica attestando l’impedimento a firmare, senza bisogno di testimoni.
L’autenticazione della firma può essere richiesta in qualunque momento durante l’orario di ricevimento al pubblico e viene rilasciata immediatamente.
Autenticazione di firma: quanto costa?
L’autentica di firma è soggetta a imposta di bollo, il cui importo varia a seconda dell’uso per cui la si chiede. In ogni caso, l’autentica a carico del cittadino ammonta a 0,52 euro di diritti di segreteria.
Se, invece, l’autentica sia esente da bollo il costo è limitato ad un diritto di segreteria di 0,26 euro.
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